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Valutazione messa a perdita

FONTE: Unirec

 Messa a perdita dei crediti deducibilità.

 Nel Decreto Sviluppo contenuti importanti chiarimenti sulla "modesta entità"' del credito da mettere a perdita.

Piu' chiarezza sul regime della deducibilita' della messa a perdita dei crediti, grazie al Decreto Sviluppo (D.L. 883/2012).

FINO AD OGGI

Le aziende creditrici ricorrono da sempre alle dichiarazioni di un avvocato per portare a perdita i vecchi crediti non ancora incassati, eliminandoli quindi così dal proprio bilancio.

Infatti:

in base a quanto previsto dell'art. 101, comma 5, del TUIR, finora la deduzione era permessa solo nel caso in cui l'insolvenza del debitore fosse supportata da elementi "certi" e "precisi" che indicassero l'intervenuta definitività della perdita del credito, in tutto o in parte.

Nell'incertezza su cosa significasse questa terminologia e su quale dovesse essere l'elemento di certezza e definitività (una tematica mai chiarita dalla Suprema Corte), in genere si tentava il recupero del credito incaricandone un legale.

Solo alla fine del lungo iter processuale, in presenza di un verbale di pignoramento negativo, si davano per raggiunti gli elementi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della messa a perdita del credito.

Tuttavia in molti ritenevano necessario depositare anche una istanza di fallimento.

COSA CAMBIA OGGI CON IL DECRETO SVILUPPO

Da ora viene permessa l'eliminazione dei vecchi crediti di modesto importo e finalmente ne viene specificata l'entità.

Il testo dell'art. 5 del D.L. 883/2012, recita infatti:
5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha conclus


o un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

Quindi:

Per quanto riguarda la deduzione delle perdite di modesto valore:

l'elemento certo e preciso necessario alla deduzione si ha se il credito è di modesta entità e se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Per quanto riguarda la "modesta entità" del credito viene stabilito un criterio: 

quando è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione. Cioè le imprese con un volume d'affari o di ricavi (entità che non coincidono necessariamente) individuati dai seguenti valori: 300 milioni di euro fino al 2009; 200 milioni di euro per il 2010 e 150 milioni di euro dal 2011 - ai sensi dell'art. 27, comma 10, del D.L. 185/2008;

quando è di  importo inferiore  a 2.500 euro per le altre imprese.

Tutti questi crediti, sono "giudizialmente" di competenza del Giudice di Pace.

Starà al creditore  valutare se procedere con l'eventuale azione giudiziaria - con costi presumibilmente superiori all'importo da recuperare - oppure se con la messa a perdita.

Importanti gli effetti pratici, in relazione alle  "cartolarizzazione" o cessione del credito: in presenza di un credito di modesta entità e trascorsi più di sei mesi, assume rilievo la dichiarazione di non recuperabilità rilasciata dalle agenzia di recupero crediti sulla base della Circolare n. 557/PAS del gennaio 2011 ad opera del Ministero dell'Interno.