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Valutazione messa a perdita

FONTE: Unirec

 Messa a perdita dei crediti deducibilità.

 Nel Decreto Sviluppo contenuti importanti chiarimenti sulla "modesta entità"' del credito da mettere a perdita.

Piu' chiarezza sul regime della deducibilita' della messa a perdita dei crediti, grazie al Decreto Sviluppo (D.L. 883/2012).

FINO AD OGGI

Le aziende creditrici ricorrono da sempre alle dichiarazioni di un avvocato per portare a perdita i vecchi crediti non ancora incassati, eliminandoli quindi così dal proprio bilancio.

Infatti:

in base a quanto previsto dell'art. 101, comma 5, del TUIR, finora la deduzione era permessa solo nel caso in cui l'insolvenza del debitore fosse supportata da elementi "certi" e "precisi" che indicassero l'intervenuta definitività della perdita del credito, in tutto o in parte.

Nell'incertezza su cosa significasse questa terminologia e su quale dovesse essere l'elemento di certezza e definitività (una tematica mai chiarita dalla Suprema Corte), in genere si tentava il recupero del credito incaricandone un legale.

Solo alla fine del lungo iter processuale, in presenza di un verbale di pignoramento negativo, si davano per raggiunti gli elementi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della messa a perdita del credito.

Tuttavia in molti ritenevano necessario depositare anche una istanza di fallimento.

COSA CAMBIA OGGI CON IL DECRETO SVILUPPO

Da ora viene permessa l'eliminazione dei vecchi crediti di modesto importo e finalmente ne viene specificata l'entità.

Il testo dell'art. 5 del D.L. 883/2012, recita infatti:
5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha conclus