Valutazione messa a perdita
o un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».
Quindi:
Per quanto riguarda la deduzione delle perdite di modesto valore:
l'elemento certo e preciso necessario alla deduzione si ha se il credito è di modesta entità e se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Per quanto riguarda la "modesta entità" del credito viene stabilito un criterio:
quando è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione. Cioè le imprese con un volume d'affari o di ricavi (entità che non coincidono necessariamente) individuati dai seguenti valori: 300 milioni di euro fino al 2009; 200 milioni di euro per il 2010 e 150 milioni di euro dal 2011 - ai sensi dell'art. 27, comma 10, del D.L. 185/2008;
quando è di importo inferiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Tutti questi crediti, sono "giudizialmente" di competenza del Giudice di Pace.
Starà al creditore valutare se procedere con l'eventuale azione giudiziaria - con costi presumibilmente superiori all'importo da recuperare - oppure se con la messa a perdita.
Importanti gli effetti pratici, in relazione alle "cartolarizzazione" o cessione del credito: in presenza di un credito di modesta entità e trascorsi più di sei mesi, assume rilievo la dichiarazione di non recuperabilità rilasciata dalle agenzia di recupero crediti sulla base della Circolare n. 557/PAS del gennaio 2011 ad opera del Ministero dell'Interno.
- << Indietro
- Avanti